servizi - modulistica - links - utility - collaborazioni- portale - giornaliera - lavora con noi
 
 
18/05/2016
Esame Cigo con relazione tecnica


Richiesta alle aziende una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Per consentire l'esame delle domande di cassa integrazione ordinaria (Cigo), le aziende che vi ricorrono devono produrre all'Inps una relazione tecnica dettagliata, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Lo prevede il decreto 95442/2016 pubblicato ieri nel sito del ministero del Lavoro.
Il Dlgs 148/2015 - riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro - ha attribuito alla sede Inps territorialmente competente l'autorità a decidere sulle domande di Cigo togliendola all'apposita commissione provinciale ma al direttore di sede o altro dirigente delegato.
La norma affida a un decreto ministeriale la definizione dei criteri di valutazione delle domande di concessione; il provvedimento ministeriale, che avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 148/2015, stato diffuso ieri.
Il Dm 95442/2016, attuando il secondo comma dell'articolo 16 del decreto di riordino, detta le linee guida che presiedono alla concessione delle integrazioni salariali.
Il provvedimento sarà efficace solamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma riteniamo che la sua diffusione potrà contribuire a rendere più fluido l'iter delle domande gi trasmesse che hanno subito un impasse nel relativo processo decisionale. Ciò potrà consentire un monitoraggio più puntuale sull'effettivo ricorso allo strumento della cassa.
Tra i criteri previsti nel decreto viene dato massimo alla transitorietà e temporaneità delle situazioni aziendali e di mercato, nonché alla mancata imputabilità all'impresa delle cause che determinano la richiesta di Cigo.
A tal fine, infatti, proprio per garantire la ripresa dell'attività lavorativa dopo il periodo di interruzione, il decreto pone l'accento sulla necessità che sia dimostrata la solidità finanziaria dell'impresa.
Riteniamo interessante, infine, per le aziende la previsione contenuta nell'articolo 10 che consente il cumulo tra la cassa ordinaria e la Cigs per contratto di solidarietà,purché la Cigo riguardi lavoratori distinti e abbia una durata in genere non superiore a tre mesi. In caso di contemporaneità tra Cigo e Cigs per contratto di solidarietà, ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti le giornate in cui si realizza la coesistenza sono conteggiate per intero e attribuite alla Cassa integrazione ordinaria.


back


 
 
Apper Srl - Viale Risorgimento, 39/C - 20090 PANTIGLIATE MI - Tel 02/9067052 - Fax 02/9068546 - Email info@apper.it - PI 06029560965