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31/01/2015
Nuovo ravvedimento operoso

Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti che vogliono regolarizzare versamenti di imposte omesse o insufficienti o altre irregolarità fiscali.
Prima dell'introduzione della Legge di stabilità per il 2015, per poter accedere al ravvedimento, occorreva rispettare determinati limiti temporali. Inoltre, era necessario che:
  • la violazione non fosse già stata constatata e notificata dall'Amministrazione finanziaria;
  • non fossero iniziati accessi, ispezioni e/o verifiche;
  • non fossero iniziate altre attività di accertamento formalmente comunicate.
Con l'approvazione della Legge di stabilità e limitatamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, le limitazioni di cui sopra non operano più e il ravvedimento risulta precluso solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.
La regolarizzazione avviene eseguendo spontaneamente il pagamento:
  • dell'imposta dovuta
  • della sanzione stabilita in misura ridotta
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
La sanzione ridotta è pari:
  • al 3% nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  • a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
  • a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione (ravvedimento dei PVC), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale;
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
I contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, possono ridurre la sanzione nella misura dello 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Fatta salva l'applicazione di sanzioni, la Legge di stabilità consente inoltre al contribuente la possibilità di integrare le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti d'imposta e dell'Iva per correggere omissioni o errori, non oltre i termini per l'accertamento.

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